STATUTO 
TexTu - Teatro per Tutti APS

Art. 1 - COSTITUZIONE

1.1 In conformità agli articoli 9,17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) è costituita l’Associazione di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa “TexTu – Teatro per Tutti APS” con sede a Bologna in Via Venturoli n° 29.

1.2 Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “TexTu – Teatro per Tutti”

1.3 Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.4 L’Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata, è apartitica e senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi-tale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L’Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli as-sociati.

1.6 L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, programmatica ed amministrativa, aderisce ad Acli Arte e Spettacolo APS, Associazione Specifica promossa dalle ACLI, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e di cui condivide pienamente ed espressamente ne accetta gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale struttura-te su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente ri-conosciuta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). L’affiliazione ad Acli Arte e Spettacolo APS determina altresì l’adesione dell’Associazione ad eventuali Reti Associative, anche Nazionali, dalla stessa costituite e/o promosse o a cui la mede-sima aderisce.

1.7 Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall’Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.8 L’Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

1.9 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.


Art. 2 – FINALITÀ

2.1 L’Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artisti-co-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione s’impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispet-to dei principi fondamentali sopra indicati l’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d’arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

2.3 In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un’ottica di valoriz-zazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione cultu-rale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie di Acli Arte e Spettacolo APS.


Art. 3 - ATTIVITÀ

3.1 L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e/o private.

3.3 Sono attività di interesse generale dell’Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e sucessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

3.4 L’Associazione su iniziativa della Presidenza, nell’ambito delle attività di interesse generale o di attività diverse, comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell’osservanza e alle condizioni sta-bilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:
a) Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione culturale, del ci-nema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell’editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell’animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cit-tadini attraverso l’organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, la-boratori, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita cultura-le e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell’arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associa-tive; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d’intervento ade-guati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
d) Favorire l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale, solidale e cristiana nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di at-tività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
e) Sostenere la sensibilizzazione, l’interesse, la formazione e l’informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l’esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di ag-gregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d’arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internaziona-le, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conserva-zione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di soddisfarne le esigenze;
f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l’ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendi-mento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d’arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attra-verso l’apprendimento degli strumenti e dell’uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;
g) Costituire contestualmente, quando possibile e con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di balletto, aprendo la possibili-tà di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;
h) Perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell’arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il ri-lancio e la difesa dello spettacolo “dal vivo” con l’impegno primario a ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla crea-zione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al ri-lancio della produzione artistica del nostro Paese;
i) Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche pro-muovendo l’istituzione di biblioteche fono-video di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d’informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;
j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: svi-luppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità
k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d’arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l’obiettivo di superare le separazioni tra arti “classiche” e “moderne”, tra arti “serie” e “leggere”, di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell’opera, indipendentemente dal “genere” espressivo prescelto;
l) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell’insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l’obiettivo di garanti-re una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all’uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contempora-neamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione pro-fessionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
m) Curare l’assistenza, la consulenza e l’aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di co-municazione.

3.5 L’Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 3, pur-chè finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 e nei limiti stabiliti dalla normativa l’Associazione potrà quindi svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobi-liari, immobiliari, creditizie e finanziarie.


Art. 4 - I SOCI

4.1 All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi che ne condividano le finalità ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

4.2 È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari associa-tivi deliberati dagli organi. Sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune ne pretendere quota alcuna.


Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci hanno il diritto a:
a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;
b) Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se maggiorenni;
c) Esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’approvazione e le modificazioni dello sta-tuto e dei regolamenti interni. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la re-sponsabilità genitoriale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa 1 voto.
5.2 I soci sono tenuti a:
a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) Sostenere scopi e finalità indicate nell’art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

5.3 Per l’elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all’art. 5232, comma 2, del codice civile e successive modificazioni.

5.4 Per la partecipazione nelle assemblee, l’elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.


Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all’organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Asso-ciazione, ad attenersi al presente Statuto e all’eventuale Regolamento interno.

6.3 All’atto del versamento della quota sociale, l’interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio: l’iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L’esito della valutazione dovrà essere comunicato all’aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate al socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In caso di diniego l’interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricor-so al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4 L’iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa.

6.5 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.


Art. 7 - ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 La qualifica di socio si perde:
a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione e dopo aver sanato la mo-rosità pregressa;
b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
c) Per recesso;
d) Per scioglimento dell’Associazione;
e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione, nonchè alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo a cui l’Associazione è affiliata;
b) Svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell’Associazione;
c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione.

7.4 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della propria struttura di base e agli organi di cui fa parte.

7.5 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’associato in caso di recesso.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

7.7 La sospensione e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà esse-re riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell’Assemblea l’applicazione delle sanzioni della sospensione e dell’esclusione resterà sospesa.


Art. 8 - STRUTTURE E ORGANI

8.1 Gli organi delle Strutture di base sono:
a) l’ Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo)
f) Organo di controllo, laddove eletto.


Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci della Struttura di base in regola con il pagamento della quota annuale.

9.2 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti: in questo caso l’Assemblea deve essere convocata ,con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo della riu-nione e l’ora d’inizio.

9.3 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L’Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell’arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 Sono compiti dell’Assemblea dei Soci:
a) Approvare entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
b) Approvare entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario. In caso di mancata approvazione del rendiconto l’Assemblea dei Soci dev’essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse ap-provata nella seconda seduta decadono tutti gli organi della struttura di base.
c) Approvare il programma annuale e pluriennale d’iniziative, di attività, d’investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
d) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In man-canza del revisore, verificare sulla regolarità amministrativa;
e) Eleggere ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa de-terminazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali e la Commissione Artistica (organo consultivo e facoltativo);
f) Proporre eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti delle Strutture di base.
g) Indirizzare l’azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l’operato;
h) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
i) Deliberare, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell’organo di garanzia;
j) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
k) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

9.6 L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

9.7 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria quando il Con-siglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l’Assemblea dei Soci dovrà essere con-vocata entro 30 giorni dalla data di richiesta.

9.8 L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Pre-sidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno può avveni-re per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente;

9.9 L’Assemblea dei Soci pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell’Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luo-go, l’ora d’inizio della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.


9.10 L’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:
a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;
b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe;
c) Il Presidente dell’Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9.11 Dei lavori dell’Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale.


Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) i Consiglieri.

10.2 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e amministrativo della Struttura di base ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti eletti dall’Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell’arte e della cultura o rappresentanti di enti e istitu-zioni aventi finalità artistiche.

10.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario e uno o più Vice Presidenti, i quali restano in carica quattro anni e sono rie-leggibili. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario.

10.4 Il Consiglio Direttivo precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione.

10.5 Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze speci-fiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina Direttori Artistici, coordinatori e quant’altro ri-tenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi.

10.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli suben-tra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convo-care l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro sessanta giorni.

10.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un ter-zo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta.

10.8 Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichia-rato decaduto dall’incarico.

10.9 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei con-siglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

10.10 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Formulare i programmi dell’attività sociale, redigere il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione: una rendiconta-zione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
b) Convocare e attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
c) Decidere circa la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
d) Determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
e) Decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
f) Definire il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci;
g) Deliberare l’ammissione dei nuovi soci;
h) Decidere sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
i) Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se com-patibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto;
j) Deliberare l’istituzione di attività diverse da quelle di interesse sociale, da svolgere in via secondaria e strumentale (ndr, se non prevista come competenza della Presidenza)
k) Svolgere ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all’Assemblea o ad altro Organismo statutario
l) Verbalizzare le sue decisioni.


Art. 11 - IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati.

11.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

11.3 Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell’Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

11.4 Il Presidente ha il compito di:
a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere;
b) Convocare e presiedere l’Assemblea;
c) Sovrintendere all’intera gestione dell’Associazione;
d) Firmare gli atti inerenti l’attività dell’Associazione.

11.5 In caso d’impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

11.6 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne de-vono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.


Art. 12 - LA COMMISSIONE ARTISTICA

12.1 La Commissione Artistica è l’organo consultivo e facoltativo che la Struttura di base può nominare, anche tra i non soci, sceglien-do personalità del mondo dell’arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell’Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente della Struttura di base, il Direttore Artistico che può essere invitato in Consiglio Direttivo con solo voto consultivo. La Commissione artistica dura in carica, al massimo, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.


Art. 13 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

13.1 L’Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si av-varrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.
Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.
Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori subor-dinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque percento del numero dei soci.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione.

13.2 I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

13.3 L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro auto-nomo, anche ricorrendo ai propri associati.

13.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.

13.5 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati.


Art. 14 - RAPPRESENTANZA E POTERI

14.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi.

14.2 L’Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante, ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

14.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio.

14.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

14.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro consigliere per le incombenze di cui sopra in sostituzione del consigliere designato in ca-so di assenza o impedimento.

14.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

14.7 Le Strutture di base rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano in tale campo i livelli superiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale di competenza.


Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

15.1 Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci.

15.2 Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazio-ne occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
15.3 Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, e in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Nazionale di Acli Arte e Spet-tacolo.


Art. 16 - RISORSE ECOMONICHE

16.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documen-tati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiet-tivi istituzionali;
g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

16.2 L’Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti e agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali.

16.3 I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale.

16.4 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzio-nali statutariamente previste.

16.5 È fatto divieto di ripartire proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico riguardo alle fattispecie previste dall’art. 8 del d.lgs. 2 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni.

16.6 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.7 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.


Art. 17 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

17.1 L’anno sociale ha inizio il 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell’anno successivo.

17.2 L’anno finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.

17.3 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associa-zione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci.

17.4 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so-ciale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.5 L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previ-ste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.


Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

18.1 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo mono-cratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
18.2 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.


Art. 19 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

 19.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consulta-zione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.


Art. 20 - PROCESSI VERBALI

20.1 Tutti gli organi dell’Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all’approvazione non oltre la seduta successiva, custodirlo in archivio e inviarne copia alla sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo APS.

20.2 Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata all’Organismo di riferimento


Art. 21 - SCIOGLIMENTO

21.1 Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con la decisione dell’Assemblea dei Soci. Ai sensi dell’Art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

21.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.


Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti di Acli Arte e Spettacolo APS, nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.



Il Presidente

Elena Bovina
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